L’articolo 1 del  comma 1, lettera a), DPCM 26/4/2020 dispone che “si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”.

Il termine “congiunti” non trova un immediato riscontro normativo, essendo stato utilizzato per lo più in sede di interpretazione dottrinale e giurisprudenziale.

Ad avviso dell’avvocata Daniela Messina, membro di IusTeam – Rete di Avvocati, con “l’utilizzo di un termine non espressamente normato come “congiunti”, il Legislatore parrebbe aver voluto consentire lo spostamento all’interno del territorio della propria Regione anche a categorie più ampie rispetto a quelle normativamente previste, includendo in tale definizione anche quei soggetti che abbiano instaurato, di fatto, tra di loro stabili e durevoli relazioni affettive e sentimentali“.

Vi invito a leggere l’articolo pubblicato nel blog dello studio dell’avvocata Daniela Messina:

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mariosabatino

Ideatore, fondatore e Presidente di IusTeam – Rete di Avvocati.

Sono iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti dal 2014 ed abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Svolgo la professione forense da oltre venti anni e mi occupo prevalentemente di diritto civile ma anche di tutela dei dati personali (privacy). Nella mia attività professionale assisto per lo più le persone e le piccole e medie imprese.

Sono il curatore de “La Pagina Giuridica“, pubblicazione giuridica telematica online dal 1997.

Sono stato docente nel Master in diritto di famiglia della LUISS Guido Carli di Roma Modulo: FAMIGLIA E RESPONSABILITÀ CIVILE – Bullismo, cyberbullismo e responsabilità.

Ho studio in Roma e Castelnuovo di Porto (RM).