Palazzaccio - panoramaImage by valix via Flickr

Come noto la L. n. 218 del 1995, art. 31, prevede ai fini della legge applicabile – con riferimento alla separazione personale dei coniugi che non abbiano la stessa nazionalità – il criterio di collegamento  del luogo di prevalente localizzazione della vita matrimoniale. Tale criterio è stato introdotto per la prima volta dal legislatore del 1995. << Si parla di “vita matrimoniale” e non di famiglia: nozione dinamica, di relazione tra soggetti, anziché “materiale”, indicante l’ubicazione, la dimora della famiglia. Si tratterà dunque del centro principale degli interessi e degli affetti, spesso coincidente con la residenza familiare, ma non necessariamente, potendo i componenti della famiglia avere residenze differenti. Non pare altresì dubbio che – se per lungo tempo la vita matrimoniale fosse stata localizzata in uno Stato e successivamente, ancorché da breve tempo, si fosse verificato un mutamento – alla nuova “localizzazione” ci si dovrà riferire, essendo determinante il momento della presentazione della domanda>>. (Cassazione Civile Sez. I, sentenza 7599 del 04/04/2011)

About the Author

mariosabatino

Ideatore, fondatore e Presidente di IusTeam – Rete di Avvocati.

Sono iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti dal 2014 ed abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Svolgo la professione forense da oltre venti anni e mi occupo prevalentemente di diritto civile ma anche di tutela dei dati personali (privacy). Nella mia attività professionale assisto per lo più le persone e le piccole e medie imprese.

Sono il curatore de “La Pagina Giuridica“, pubblicazione giuridica telematica online dal 1997.

Sono stato docente nel Master in diritto di famiglia della LUISS Guido Carli di Roma Modulo: FAMIGLIA E RESPONSABILITÀ CIVILE – Bullismo, cyberbullismo e responsabilità.

Ho studio in Roma e Castelnuovo di Porto (RM).