Chimneys in CorteImage via Wikipedia

Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione si è avuto modo di precisare che “il partecipante alla comunione può usare della cosa comune per un suo fine particolare, con la conseguente possibilità di ritrarre dal bene una utilità specifica aggiuntiva rispetto a quelle che vengono ricavate dagli altri, con il limite di non alterare la consistenza e la destinazione di esso, o di non impedire l’altrui pari uso . La nozione di pari uso della cosa comune cui fa riferimento l’art. 1102 c.c. non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge a ciascun partecipante alla comunione la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Ne consegue che qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’ uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass., n. 5753 del 2007; Cass., n. 1499 del 1998). Invero, “qualora sia prevedibile che gli altri partecipanti alla comunione non faranno un pari uso della cosa comune, la modifica apportata alla stessa dal condomino deve ritenersi legittima, dal momento che in una materia in cui è prevista la massima espansione dell’ uso il limite al godimento di ciascuno dei condomini è dato dagli interessi altrui, i quali pertanto costituiscono impedimento alla modifica solo se sia ragionevole prevedere che i loro titolari possano volere accrescere il pari uso cui hanno diritto” (Cass., n. 8808 del 2003).

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mariosabatino

Ideatore, fondatore e Presidente di IusTeam – Rete di Avvocati.

Sono iscritto all’albo degli avvocati cassazionisti dal 2014 ed abilitato al patrocinio davanti alle magistrature superiori. Svolgo la professione forense da oltre venti anni e mi occupo prevalentemente di diritto civile ma anche di tutela dei dati personali (privacy). Nella mia attività professionale assisto per lo più le persone e le piccole e medie imprese.

Sono il curatore de “La Pagina Giuridica“, pubblicazione giuridica telematica online dal 1997.

Sono stato docente nel Master in diritto di famiglia della LUISS Guido Carli di Roma Modulo: FAMIGLIA E RESPONSABILITÀ CIVILE – Bullismo, cyberbullismo e responsabilità.

Ho studio in Roma e Castelnuovo di Porto (RM).